Minibond

Minibond 101

Alla luce delle difficoltà di accesso al credito bancario da parte delle aziende non quotate italiane l’articolo 323 del Decreto Legge 83/2012 (il Decreto Sviluppo) istituisce lo strumento dei minibond e modifica la normativa per le cambiali finanziarie, permettendo così anche alle imprese non quotate di reperire risorse finanziarie attraverso l’emissione di obbligazioni. Tale possibilità era precedentemente preclusa a seguito di una disciplina fiscale che rendeva particolarmente svantaggiosa l’emissione di obbligazioni da parte di società non quotate e di limiti quantitativi all’emissione. I limiti quantitativi erano pari al doppio del capitale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato. I limiti quantitativi potevano essere superati solo nel caso in cui i titoli fossero sottoscritti da investitori professionali obbligati a rispondere della solvenza dell’emittente nel caso di successiva circolazione dei presso investitori non professionali.

Per quanto riguarda il profilo fiscale il Decreto Sviluppo elimina la ritenuta del 20% sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni, purché le stesse siano negoziate su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Inoltre viene equiparato il regime di deducibilità degli interessi passivi delle obbligazioni emesse da società non quotate a quello delle società quotate. Il Decreto Sviluppo permette il superamento del limite quantitativo nel caso in cui le obbligazioni di società non quotate siano destinate alla quotazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

Per il superamento da parte delle società non quotate dei limiti fiscali e quantitativi previgenti  il Decreto Sviluppo richiede la quotazione delle obbligazioni. Al fine di permetter un processo di quotazione veloce  e poco oneroso la Borsa Italiana ha istituito il segmento Extra Mot Pro. I minibond possono dunque essere emessi dalle piccole e medie imprese, non dalle microimprese (società con meno di 10 dipendenti o valore dell’attivo o dei ricavi inferiore a 2 milioni di euro).  Gli unici requisiti sono l’aver pubblicato il bilancio degli ultimi due esercizi, di cui l’ultimo sottoposto a revisione contabile e la predisposizione di un documento informativo con alcune informazioni essenziali. Non è richiesto un prospetto di quotazione ai sensi della Direttiva Prospetti. Successivamente alla quotazione è necessaria la pubblicazione di bilanci annuali revisionati.

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